annotazione della sentenza di divorzio italiana e straniera e annotazione di annullamento dell'atto di matrimonio L'Autorità Giudiziaria italiana pronuncia sentenze: * di scioglimento del matrimonio civile * di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario * di annullamento di matrimonio civile * di deliberazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio (annullamento Sacra Rota) * di annullamento di matrimonio civile Il divorzio acquista validità a tutti gli effetti di legge con l'annotazione della sentenza, da parte dell'Ufficio di Stato Civile, sul relativo atto di matrimonio. Le sentenze di divorzio possono essere pronunciate da Autorità straniere e pervengono agli uffici di Stato Civile del Comune di celebrazione o trascrizione di matrimonio, ai fini della trascrizione, per il tramite dell'Autorità Diplomatica Consolare ovvero da parte dell'interessato. NORMATIVA DI RIFERIMENTO * Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 e successive modificazioni * Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge n. 127/1997 * Legge n. 218 del 30 maggio 1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. |