le regole per la celebrazione del matrimonio dello straniero I cittadini stranieri possono contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano oppure con rito religioso valido agli effetti civili, in base ai culti ammessi nello Stato. La celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni, salvo il caso di nubendi entrambi stranieri non residenti in Italia. Il nulla osta Affinchè il cittadino straniero possa contrarre matrimonio, è necessario il nulla osta rilasciato dall'Autorità del paese di origine. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e può essere rilasciato dall'Autorità Consolare in Italia (con firma del Console legalizzata presso la Prefettura italiana competente). Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Stato Civile. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 1. passaporto o documento di identità personale e permesso di soggiorno per presa visione 2. nulla osta 3. nel caso dello straniero residente in Italia, l'Amministrazione Comunale competente provvede d'ufficio a richiedere i documenti necessari, relativamente alla residenza. Se ambedue gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete al momento della presentazione dei documenti ed all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e celebrazione del matrimonio. NORMATIVA DI RIFERIMENTO * Codice Civile art. 116 * Legge n. 1195 del 13 ottobre 1965: Scambio di note tra l'Itlaia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America * Legge n. 950 del 19 novembre 1984: Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980 * Legge n. 218 del 30 maggio 1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 27 * Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge n. 127 del 15 maggio 1997. |