Normativa


L'imposta comunale sugli immobili
è stata istituita dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, con decorrenza dal primo gennaio 1993 e si applica agli immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati.

Nel Comune di Cittaducale i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadono in territorio collinare/montano.
L'imposta è amministrata dal Comune in cui si trovano gli immobili posseduti, il quale stabilisce ogni anno l’ammontare delle aliquote e delle detrazioni.

Sono tenuti al pagamento dell’ICI:
• coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
• i locatari in caso di locazione finanziaria;
• i concessionari in caso di concessione di aree demaniali.
L’ICI si calcola applicando al valore dell’immobile (base imponibile ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92) l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
A decorrere dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta è stata esentata dal pagamento dell’ICI. Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli) per le quali è riconosciuta una detrazione di imposta di Euro 134,28.


IL VALORE DEI FABBRICATI


Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto dei fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale.
Il valore dei fabbricati su cui applicare l'aliquota deliberata, è costituito, dalla rendita catastale aumentata del 5% (**) moltiplicata:
• per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.), con esclusione delle categorie A10 e C1;
• per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A10 (uffici e studi privati);
• per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe);
• per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (immobili destinati a servizi di pubblico interesse, quali ad esempio: collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.).

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1/1/2009 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Nel Comune di Cittaducale è entrato in vigore il nuovo piano regolatore generale (P.R.G.) dal 01/04/2007. Di seguito sono indicati i valori attribuiti alle aree fabbricabili:
Mario

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE



A decorrere dall'anno 2008 sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI del Comune. Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli).

L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

L’esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all’abitazione principale del soggetto passivo per legge o in base ai regolamenti comunali:
• alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
• agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;
• al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale;
• all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata;
• all’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quelle in cui il parente di primo grado e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica;


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE


DICHIARAZIONE ICI
Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quegli eventi che comportano una modifica dei dati precedentemente dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione ICI deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate solo per gli immobili variati nel corso dell’anno stesso.
Se non si verificano variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Per le variazioni avvenute nell’anno 2008 la dichiarazione ICI può essere presentata al Comune di Cittaducale Settore Economico-Finanziario, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2008 (tra il 2 maggio ed il 30 settembre 2009), oppure può essere spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio.

Per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI.

La dichiarazione ICI non deve inoltre essere più presentata quando le variazioni immobiliari dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI). I notai utilizzano il MUI per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale degli atti relativi a diritti sugli immobili.
In particolare, non deve più essere presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni avvenute nel 2008 sono relative ad atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà di immobili o ad atti di cessione o costituzione, a titolo oneroso, di diritti reali sugli immobili.

La dichiarazione ICI relativa alle variazioni del 2008 deve essere presentata per:
• gli immobili che godono di riduzioni dall’imposta: i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
• gli immobili che sono stati stato oggetto di locazione finanziaria;
• gli immobili che sono stati oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
• gli atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto che hanno avuto ad oggetto un’area fabbricabile;
• i terreni agricoli che sono divenuti area fabbricabile o viceversa;
• le aree che sono divenute edificabili in seguito alla demolizione del fabbricato;
• gli immobili che sono stati assegnati ai soci della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
• gli immobili che sono stati assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure quelli per cui è stata variata la destinazione ad abitazione principale;
• gli immobili che hanno perso oppure che hanno acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
• gli immobili che hanno acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
• i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
• gli immobili, già censiti in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che sono stati oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;
• gli immobili che sono stati oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
• gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto;
• gli immobili per cui è intervenuta un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;
• gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004;
• le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via autonoma;
• gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
• gli immobili oggetto dell’acquisto o della cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori);
• gli immobili che sono stati oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
• gli immobili che sono stati oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
• gli immobili acquistati dal soggetto passivo di imposta antecedentemente al 1 gennaio 2008 che nel corso del 2008 sono diventati o hanno cessato di essere sua abitazione principale.




NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 - Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421

Decreti Legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472 e 473 - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

Legge 21.11.2000 n. 342 art. 74

Decreto Legge del 27/05/2008 n. 93, convertito nella legge del 24 luglio 2008, n.126.
- Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.