Dove e come pagare


Quota di possesso
Qualora la proprietà o il diritto reale siano intestati a più persone, l'imposta annua calcolata andrà rapportata alle rispettive quote di possesso. Ogni cointestatario dovrà provvedere singolarmente al pagamento della parte d'imposta che gli spetta.

Periodo di possesso
L'ammontare dell'imposta deve essere ragguagliato anche al periodo di possesso.
L'ICI è dovuta, infatti, proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso.
Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni (mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni).
La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese bisognerà considerare - ai fini dell'ICI - quelle che si sono prolungate per maggior tempo nel corso del mese stesso (come se si fossero protratte per l'intero mese).

Abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. L’abitualità della dimora, ai fini dell’identificazione dell’abitazione principale ai fini ICI è di regola attestata dalle risultanze degli archivi anagrafici.

Requisiti per i fabbricati rurali
L’art. 9, comma 3, del D.L. 557/1993, convertito, dalla Legge 133/1994 definisce i soggetti possessori del fabbricato, al fine del riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili agli effetti fiscali. Questi possono essere, tra gli altri: il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, l’affittuario del terreno stesso o altro soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito.
Il comma 37 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, pone come condizione che tali soggetti possessori rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 580/1993.
Si ricorda che il requisito del possesso deve essere inteso, ai sensi dell’art. 1140 del Codice Civile, come proprietà o come titolarità di un diritto reale.

Fabbricati di interesse storico e artistico
Per il calcolo dell’imposta dovuta per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, si assume la rendita determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare (categoria A5 di classe 1) della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Per poter quantificare il valore, tale rendita, aumentata del 5 per cento, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nei gruppi B e D.
La disposizione non si applica ai fabbricati del gruppo D, sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, per i quali il valore è determinato sulla base dei costi contabili.

Riduzione di imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L’inagibilità dell’immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; lo stato di inagibilità o inabilità del fabbricato decorre dalla data dei suddetti documenti.

Rimborsi
In caso di maggiori versamenti, rispetto al dovuto, effettuati per annualità precedenti, non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 2009. L'ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso, motivata, in carta libera.

La domanda
deve essere presentata, o spedita tramite raccomandata, al Comune di Cittaducale Ufficio Tributi – Corso Mazzini, 111- 02015 Cittaducale –
Se la domanda viene respinta il cittadino riceve una comunicazione scritta; se viene accolta riceve dalla Ragioneria Comunale un avviso per riscuotere il suo credito.

Versamento omesso o tardivo
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n° 471/97.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Ravvedimento
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti già notificati).
Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché tutti siano effettuati entro il termine previsto.
Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello di pagamento utilizzabile per i versamenti normali, nel quale deve essere barrata la casella “ravvedimento”

Ravvedimento per omesso versamento
1. Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 2,5% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
2. Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata (30 settembre 2009 per i versamenti del 2008), si applica la sanzione del 3% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga il pagamento:
- dell’imposta o della differenza di imposta dovuta;
- degli interessi legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

(*) Saggio degli interessi legali:
2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 D.M. 10 dicembre 2003
3% dal 1 gennaio 2008 D.M. 12 dicembre 2007

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 - Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421

Decreti Legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472 e 473 - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

Legge 21.11.2000 n. 342 art. 74

Decreto Legge del 27/05/2008 n. 93, convertito nella legge del 24 luglio 2008, n.126.
- Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

DOVE RIVOLGERSI UFFICIO TRIBUTI
Indirizzo Corso Mazzini, 111 -02015 Cittaducale (RI)
Telefono 0746/608036-22
Fax 0746/602800

Orario Dal lunedì al venerdi dalle ore 10 alle ore 12
Lunedì e giovedì anche pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Sabato chiuso
E’inoltre possibile contattare telefonicamente l’ufficio tutte le mattine dalle ore 12.15 alle ore 13.30 e il pomeriggio di lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00
E-mail: ufficiotributi@comune.cittaducale.ri.it

COMPETENZA
Ente/Organizzazione COMUNE DI CITTADUCALE - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Responsabile Dott. Roberto SULPIZI
Personale AddettoSig.ra Francesca GIRALDI e Sig.ra Romualda ZELLI