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INFORMATIVA

Trasparenza Rifiuti Arera

Portale per i Comuni dedicato alla Trasparenza per la gestione dei rifiuti, completo di tutti i riferimenti normativi come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Informazioni e servizi per l’utenza

 

 

Cos'è la TARI

 

A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o Tassa Rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

 

Nel caso di più proprietari o più detentori (es: coinquilini), la TARI è intestata ad uno di essi con vincolo di solidarietà tra gli occupanti o tra i proprietari. Nel caso di soggetti residenti, la TARI è intestata all’intestatario della scheda anagrafica.

 

La TARI è disciplinata dal Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 09/09/2014 ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2016 e con delibera del Consiglio  Comunale n. 51 del 30/12/2016.

 

Le tariffe TARI  sono approvate con delibera del Consiglio Comunale.

 

Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158.

 

La TARI viene applicata alla superficie calpestabile dell’immobile che si calcola considerando la superficie totale al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

 

Esclusioni

 

Il Regolamento indica le esclusioni dal tributo.

 

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, come sopra indicato, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

 

 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

 

 Sono escluse dal tributo:

 

 a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

 

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

 

 Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

 

 Relativamente alle utenze non domestiche per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta la percentuale di abbattimento del 25 per cento.

 

 Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

 

 a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

 

b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

 

Da chi deve essere pagata

 

Presupposto per l’applicazione del tributo  TARI (Tassa Rifiuti )è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti ed anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

 

  Si intendono per:

 

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo o al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

 

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

 

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

 

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

 

 La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi o di rete di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica ecc. costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì’ dalla presenza di macchinari o dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

 

 Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

 

 Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

 

 In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

 

 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

 Riduzioni e agevolazioni

 

L'elenco delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie relative alle Utenze Domestiche è reperibile nella sezione TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni del “ REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “.

 

 L'elenco delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie relative alle Utenze Non Domestiche è reperibile nella sezione  TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni del “ REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “.

 

 Scadenze e pagamento TARI

 

Il versamento della Tari avviene di norma in due rate, scadenti nei mesi di aprile e luglio, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. E’ fatta comunque salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilire diverse scadenze e/o prevedere il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente.

 

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni, di norma inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.

 

Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato

 

 Dichiarazione TARI

 

La dichiarazione deve essere presentata nei trenta giorni successivi al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati. La dichiarazione ha effetto anche per la maggiorazione per i servizi indivisibili.

 

 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

 

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

 

 La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

 

La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

 

 Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

 

Nel caso di omessa presentazione nei prescritti termini della dichiarazione di cessazione, il tributo è disapplicato a decorrere dalla data in cui lo stesso è dovuto da altro soggetto subentrante.

 

Ove l’omissione risulti meramente formale e non abbia comportato un mancato introito del tributo alle prescritte scadenze, non si applicano sanzioni a carico del contribuente cessato.

 

La tardiva dichiarazione di elementi che danno luogo alla diminuzione del tributo comporta unicamente l’applicazione della diminuzione a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e non dà luogo a rimborsi.

 

 Per ulteriori informazioni si invita a prendere visione del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” pubblicato sul sito web comunale