Normativa


La C.O.S.A.P. è qualsiasi occupazione permanente per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero aree e spazi di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita od operi di fatto una servitù di pubblico passaggio.
Le occupazioni di suolo pubblico permanenti sono quelle a carattere stabile, concesse a tempo indeterminato, che non necessitano di rinnovo annuale. Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, sono calcolati gli importi dovuti su base annua, applicando la tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione e categoria viaria moltiplicata per 365 giorni. Il pagamento del canone viene annualmente effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo proroghe effettuate dall’ente con delibera.
Ogni tipo di occupazione di suolo pubblico deve essere sempre preventivamente autorizzata. La concessione è il provvedimento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone. La concessione è necessaria anche in caso di occupazioni esenti dal canone di occupazione del suolo pubblico. Le occupazioni sono permanenti o temporanee: permanenti sono di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti. Temporanee sono di durata inferiore all’anno , anche se ricorrenti. Qualsiasi occupazione di aree o spazi pubblici, anche se temporanea, è assoggetta ad una preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici su richiesta dell’interessato. Le occupazioni suolo pubblico senza autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate abusive anche le occupazioni difformi dalle disposizioni stabilite all’atto di concessione, oppure quelle che si protraggono oltre la scadenza senza rinnovo o proroga. In caso di autorizzazione abusiva previa contestazione, si dispone la rimozione del materiale e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio assegnando agli occupanti di fatto un congruo tempo per provvedervi, trascorso tale termine si procede d’ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Resta a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzioni di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale atto autorizzatorio, che viene rilasciato a sanatoria . In tal caso oltre la domanda per ottenere l’autorizzazione , l’interessato ha l’obbligo di fare immediata comunicazione dell’occupazione al competente ufficio comunale. L’ufficio provvede ad accertare l’urgenza , in caso negativo l’occupazione viene considerata abusiva e a tutti gli effetti anche sanzionatoria.